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ATTO COSTITUTIVO

ARTICOLO I
Ė costituita un'Associazione sportiva, culturale, ricreativa ed amatoriale, denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Veicoli d'Epoca tre torri".
ARTICOLO II
L'associazione "Associazione Sportiva Dilettantistica Veicoli d'Epoca tre torri", di seguito per brevità "Associazione" è una libera associazione a carattere volontario, senza alcuna finalità di lucro ed apolitica, la durata dell'associazione è illimitata.
L'anno sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre d'ogni anno
ARTICOLO III
L'Associazione ha sede in Mussomeli
ARTICOLO IV
L'associazione ha finalità esclusivamente culturali, storiche e di ricerca e si propone:
• di riunire i collezionisti e gli appassionati e gli esti-matori di auto e moto storiche;
• incoraggiare e favorire l'acquisto, il restauro, la conservazione, l'esposizione e la manutenzione di veicoli definiti d'epoca e/o di interesse storico riconosciuto;
• Creare spirito di amicizia e solidarietà tra gli associati attraverso incontri di varia natura;
• agevolare i propri associati e simpatizzanti nel preservare, conservare, restaurare, acquistare e mantenere in funzionamento e circolazione i veicoli di loro proprietà.
Al fine di facilitare i soci e/o promuoverne la cultura, anche in concomitanza di altre manifestazioni di diversa natura o finalità, può:
• organizzare attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività' didattica
• promuovere, organizzare e partecipare a manifestazioni sportive, sfilate, raduni, mostre statiche, manifestazioni turistiche con prove di abilità, Gare di velocità, Gare a tempo imposto, Gare di regolarità, rally, manifestazioni rievocative, gite sociali, concorsi di eleganza, convegni e pubblicazioni, riunioni e mostre - scambi di veicoli e parti di ricambio e/o accessori.
• Propagandare la propria attività con mezzi leciti più idonei, (es. gadget, magliette, raduni, manifestazioni, incon-tri, convegni e affini, internet) avvalendosi di tutte le risorse a sua disposizione e di quelle che verranno conosciute.
• Effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi
• Attivare convenzioni con altri enti, associazioni, club, società pubbliche e private e assicurazioni
• Svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.
• obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi.
ARTICOLO V
Possono aderire persone fisiche e/o giuridiche sia italiane che straniere che siano possessori, estimatori, appassionati o simpatizzanti di moto e veicoli d'epoca e/o di interesse storico riconosciuto, purchè presentati da almeno due soci. L'ammissione dei nuovi Soci deve essere accettata e deliberata dal Consiglio stesso, previa constatazione dei requisiti morali e formali del candidato.
L'adesione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso, il diritto di recesso dell'iscritto. L'ammissione comporta per l'associato l'accettazione incondizionata del presente statuto e di tutte le norme successivamente emanate.
Essi si dividono in:
• Soci fondatori: Sono coloro che con il loro impegno hanno promosso la costituzione dell'associazione;
• Soci ordinari: Sono le persone o enti possessori di almeno un veicolo d'Epoca o di interesse storico;
• Soci simpatizzanti: Coloro che già soci ordinari non sono più in possesso di una vettura di interesse storico e coloro che pur non possedendo una vettura, sono appassionati, di auto moto d'epoca, o di interesse storico;
• Soci Familiari: Sono i componenti il nucleo anagrafico del socio, i quali hanno diritto di partecipare alle attività associative
• Soci Onorari: Sono designati dal Consiglio Direttivo, tra coloro che si sono distinti per azioni di fattivo sostegno all'attività dell'associazione .
Hanno diritto al voto e a ricoprire cariche sociali solo i soci fondatori e ordinari in regola con l'iscrizione, ogni socio ha diritto ad un voto e può esercitarlo di persona o tramite delega scritta ad un altro socio, in ogni caso nessun socio può rappresentare più di un socio.
ARTICOLO VI
Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:
a) L 'Assemblea dei soci;
c) il Consiglio Direttivo,
L'Assemblea degli associati è costituita dalla generalità dei soci, si riunisce su convocazione del Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, o sia deciso dal Consiglio Direttivo, o sia richiesto per iscritto da almeno un quarto dei soci. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, nella Sede sociale o altrove, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'Assemblea e dell'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei Soci con i mezzi più opportuni (Telefonata, posta, fax, quotidiani, bacheca sociale o posta elettronica) - almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'assemblea è ritenuta valida con la presenza in prima convocazione della metà più uno degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti in caso di parità prevale il voto del Presidente. E' compito dell'assemblea approvare il rendiconto economico-finanziario annuale predisposti dal tesoriere e gia sottoposti alla approvazione del consiglio direttivo.
Il Consiglio Direttivo e costituito inizialmente dai soci fondatori, Bellanca Calogero nato a San Cataldo il 31/08/1972 e residente a Mussomeli in via Dogliotti n°1 C.F BLLCGR72M31H792X che assume la carica di Presidente;
Catania Vittorio nato a Palermo il 20/10/1971 e residente a Mussomeli in via Belgio n°4 C.F CTNVTR71R20G273U che assume la carica di Tesoriere;
Ferro Antonio Giuseppe nato a Petraia Sottana il 30/12/1957 e residente a Mussomeli in Viale del Castello n°87 C.F. FRRNNG57T30G511F che assume la carica di Vice Presidente;
successivamente alla loro dimissione sarà nominato dell'assemblea dei soci ordinari e da quel momento avrà durata di 4 anni, possono essere membri solo i soci ordinari e possono essere rieletti. In seno al consiglio, formato da un numero dispari e comunque non superiore a nove, viene eletto il presidente e il vice presidente, la carica di presidente non può avere durata superiore a due mandati consecutivi. Vi è divieto per i componenti del consiglio direttivo di ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive. La legale rappresentanza spetta al Presidente e in sua as-senza, impossibilità o impedimento al vice Presidente dell'Associazione.
Il Consiglio procede inoltre alla nomina di un segretario e di un tesoriere, scelti fra i soci in regola anche non eletti nel Consiglio stesso. Il segretario esegue i mandati del Presidente e del Consiglio Direttivo e provvede alla redazione dei verbali, svolge l'attività di segreteria, mantiene i contatti con i soci e con i simpatizzanti. Il tesoriere si occuperà della gestione amministrativa e fiscale con l'obbligo di redazione annuale di rendiconti economico-finanziari seguendo i mandati del Presidente e del Consiglio Direttivo, potrà farsi assistere da una o più persone, anche non socie previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri.
Il Consiglio direttivo si riunisce in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi del consiglio, in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei consiglieri e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti in caso di parità prevale il voto del Presidente; in ogni caso non sono ammesse deleghe
Spetta al Consiglio Direttivo
a) esaminare gli argomenti di carattere generale e deliberare in merito;
b) fissare le direttive generali dell'Associazione, nell'ambito degli scopi sociali;
c) provvedere con pieni poteri alla gestione sia ordinaria che straordinaria dell' Associazione;
d) deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
e) determinare le quote annuali e le modalità di riscossione.
ARTICOLO VII
Le dimissione da Socio, nonché da qualsiasi carica o incarico sociale (anche temporaneo) devono essere notificate per iscritto al Consiglio Direttivo e, dal momento in cui sono state notificate, cessa ogni responsabilità personale del di-missionario per gli atti futuri.
I soci cessano di essere tali per recesso volontario, mancato pagamento della quota annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo, espulsione o radiazione.
Il recesso volontario va comunque comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo come indicato in precedenza.
Decadono dalla qualità di associati, su delibera del Consiglio Direttivo, nei casi di gravi atti contro l'Associazione o di gravi violazioni dello Statuto, di comportamento scorretto e non conforme alle regole del vivere civile.
Il Socio che recede non potrà in alcun caso richiedere il rimborso delle somme versate per l'anno in corso ne per i precedenti.
La tessera associativa è da ritenersi strettamente personale e incedibile.
Le quote di iscrizione, i canoni annuali ed eventuali quote straordinarie verranno stabiliti dal Consiglio direttivo tra-mite apposito regolamento in base alle necessità contingenti. In ogni caso non potranno mai essere restituite. Tutte le quote devono essere pagate nei modi e tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo e, comunque non in forma frazionata o dilazionata, tranne esplicite deroghe.
Ove il socio da escludere faccia parte dello stesso consiglio direttivo, non sarà ammesso alla votazione ed il suo voto escluso dal computo del calcolo della maggioranza.
ARTICOLO VIII
Le cariche sociali non sono retribuite, ma può essere isti-tuito un rimborso spese per incarichi particolari.
ARTICOLO IX
Particolari regolamenti appositamente studiati verranno redatti successivamente, con riguardo ai problemi organizzativi, tecnici, di sicurezza, assicurativi e disciplinari.
Detti regolamenti dovranno essere approvati dal Consiglio Di-rettivo
ad unanimità dei voti e faranno parte integrante del presente statuto e comunque non potranno contrastare con lo stesso
ARTICOLO X
Lo scioglimento del Club avviene per i seguenti casi:
• Cessazione dello scopo sociale.
• Volontà dei Soci.
In caso di scioglimento del Club, il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni con fini sportivi, ad altra associa-zione simile o in beneficenza o secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
ARTICOLO XI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre Leggi speciali in materia.
Mussomeli 22/03/2011

ASSOCIATO

AFFILIATO

ASSOCIATO